Senza prova del nesso causale niente risarcimento per danni da “cose in custodia”

Senza prova del nesso causale niente risarcimento per danni da “cose in custodia”
19 Dicembre 2016: Senza prova del nesso causale niente risarcimento per danni da “cose in custodia” 19 Dicembre 2016

L’art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.Secondo la dottrina maggioritaria si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, mentre secondo la giurisprudenza dominante la norma prevedrebbe una presunzione relativa di colpa. Quel che è certo è che per aversi responsabilità da cose in custodia è (necessario e) sufficiente la sussistenza di un “potere di fatto sulla cosa” e che l’unico modo per andare esenti da responsabilità è provare il c.d. “caso fortuito” (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato). Ciò premesso, resta da chiedersi: siamo davvero sicuri di sapere com’è ripartito l’onere della prova ai sensi dell’art. 2051 c.c.? L’interrogativo sorge spontaneo alla luce delle numerose pronunce (anche di legittimità) che si susseguono su questo tema. Tra le più recenti vi è la sentenza n. 24480/2016 della Corte di Cassazione, che si è occupata del caso di una signora caduta dalle scale di una stazione delle Ferrovie dello Stato. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva escluso la responsabilità di Ferrovie dello Stato S.p.a. proprio perché l’attrice non aveva provato che le scale (cosa di cui l’ente aveva la custodia) si trovassero in un cattivo stato di manutenzione e che la caduta fosse avvenuta per tale motivo. In altre parole, parte attrice non aveva provato il nesso di causalità tra l’”evento – caduta” e la “cosa in custodia – scale”. Si badi che la Corte non ha inteso affermare che, mancando la prova della cattiva manutenzione delle scale, non fosse stata provata la negligenza del custode, ciò che indubbiamente non era necessario (poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla colpa). Ben diversamente, essa ha rilevato che l’anzidetta carenza probatoria non consentiva di ritenere provato che fosse stata proprio la “cosa” (e cioè le scale) a causare l’evento dannoso (e cioè la caduta). Del medesimo tenore è la recentissima sentenza n. 632/2016 del Tribunale di Venezia, relativa all’infortunio occorso ad una bambina mentre stava utilizzando la giostra situata in un’area sabbiosa di una spiaggia attrezzata con giochi per bambini. Il Tribunale di merito, ha anzitutto ribadito che l’art. 2051 c.c. “pone a carico del danneggiato l’onere di provare l’esistenza del nesso causale fra cosa in custodia e danno, ovvero di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa”.In secondo luogo, alla luce dell’istruttoria esperita in corso di causa, ha escluso che gli attori avessero offerto tale prova. Più precisamente, essi non avevano provato che la caduta fosse stata “conseguente all’uso normale della cosa o si sia prodotto come conseguenza normale di una particolare condizione, potenzialmente pericolosa, della stessa, per cui difetta la prova – a carico del danneggiato – del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”. In altre parole, la disposizione di cui all’art. 2051 c.c., pur fondando la responsabilità del custode sul mero rapporto di custodia, non esonera l’attore-danneggiato dall’onere di il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento dannoso occorsogli, pena il rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni.

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